Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una figura professionale istituita con il Regio Decreto 1934/1928 all’articolo 1 tra le arti ausiliarie della professione sanitaria.

A differenza del “Massaggiatore Benessere”,  professione non regolamentata che può essere esercitata senza alcun titolo di studio, l’MCB, per ottenere la qualifica e far parte dell’”Albo dei Massoterapisti Italiani”, deve superare l’esame dinanzi alla commissione della regione di appartenenza dopo aver frequentato l’apposito corso post diploma di durata biennale ed il tirocinio formativo presso strutture sanitarie della durata di 500 ore. 

Il MCB è arte ausiliaria delle professioni sanitarie, istituita, come le altre arti sanitarie di ottico, odontotecnico e puericultrice, con la Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e regolamentata dal R.D. 1334/1928 (art 1) poi trasfusa nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/34 (art 99).

Le mansioni del MCB vengono poi meglio specificate dalla circolare n. 20400/3 del 1928 emessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica del Ministero dell’Interno la quale specifica che alle distinte arti di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, competono le mansioni previste dagli art. 15 lett c e 16 lett a del Decreto medesimo 1334/1928: quanto al primo “colui che sotto il controllo del medico curante esegue massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” (art 15 lett c). Quanto al secondo “colui che su prescrizione del medico curante pratica bagni medicali a scopo terapeutico” (art. 16 lett a).

La professione di MCB è oggi inserita, dal Ministero della Salute nell’elenco delle professioni e arti sanitarie e tra le “regulated professions” previste dalla Commissione Europea, per l’automatico riconoscimento del titolo ai fini del diritto di stabilimento in altri paesi della CE. Essa viene definita (come comunicato dal Ministero alla Commissione) come “operatore sanitario che svolge la sua attività in base al RD 1334/28, e art 99 e 140 TULS 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture private o convenzionate”.

Tali sono le norme in vigore che oggi regolano tale arte ausiliaria, da distinguerla quindi da figure quali il fisioterapista, il  massofisioterapista post 99 o il massaggiatore esclusivamente del benessere.

Pertanto, brevemente, il MCB, effettua prestazioni di MASSOTERAPIA (ossia massaggi su soggetti afflitti da patologie compatibili) solo dietro specifica prescrizione e indirizzo del medico offerta in visione dal cliente.

Effettua, altresì, anche senza prescrizione medica, prestazioni di massaggio su soggetti sani (es: su sportivi), previa sottoscrizione, da parte del cliente, degli avvertimenti e dichiarazioni contenute nel “consenso informato” separatamente redatto.